Ho sempre avuto qualche dubbio sul consumo di acqua microfiltrata attraverso i carboni attivi, per via del metodo di fitrazione: percolare l'acqua del rubinetto attraverso una cartuccia da sostituire periodicamente. Due sono i problemi che insorgono, ovvero: il fitraggio è un metodo passivo e trattiene sia le sostanze "cattive", sia quelle "buone", impoverendola quindi anche di sali minerali che servono (potassio, magnesio, etc.). Secondo: il filtro trattiene i sali e l'acqua diventa meno "dura", ma non è che a lungo andare ci si beva pure particelle di carbone? Non usando una di queste belle caraffe - che mi hanno donato - per un pò di tempo, ecco che ho ottenuto dell'acqua filtrata decisamente poco appetibile:
dettaglio:
E' per altro un uso improprio dello strumento, dato che viene suggerito di sostituire la cartuccia con una certa regolarità. Fatto sta che la mia distrazione ha portato ad un risultato decisamente esagerato (cliccare sull'immagine per vederla ingrandita).
E infatti, a conferma definitiva della mia perplessità, ecco che il Ministro della Salute Balduzzi se ne esce con un bel decreto che regola in modo più rigoroso tutte le caraffe filtranti in commercio.
Come fare allora per dissetarsi correttamente? E' noto che bisognerebbe introdurre 1,5/2l di liquidi al giorno, apportati da bevande e da cibi (frutta, verdura, etc.) e anche di più d'estate.
In Usa hanno introdotto un Beverage Guidance Panel ovvero un quadro guida delle bevande, anche perchè lì si ingollano una quantità di calorie non indifferente. E, poppando dalla mattina alla sera tutti quei soft drinks pieni di zuccheri, obesità e diabete arrivano veloci.
Percentuale di apporto calorico giornaliero da ogni bevanda in Usa per fasce d'età |
Liquidi consumati al giorno da un campione significativo di popolazione Usa |
Ecco il decreto:
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 7 febbraio 2012, n. 25
Disposizioni tecniche concernenti apparecchiature finalizzate al trattamento dell'acqua destinata al consumo umano. (12G0044) (GU n. 69 del 22-3-2012 )
testo in vigore dal: 23-3-2012
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1990, n. 443, concernente
"Regolamento recante disposizioni tecniche concernenti
apparecchiature per il trattamento domestico di acque potabili";
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive
modificazioni recante "Attuazione della direttiva 89/395/CEE e della
direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e
la pubblicita' dei prodotti alimentari";
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, e successive
modificazioni, ed in particolare l'articolo 11, comma 1, lettera i),
e l'articolo 13, recante "Attuazione della direttiva 98/83/CE
relativa alla qualita' delle acque destinate al consumo umano";
Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i
requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce
l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel
campo della sicurezza alimentare;
Visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari;
Visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a
contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive
80/590/CEE e 89/109/CEE;
Visto il decreto del Ministro della salute 6 aprile 2004, n. 174,
recante "Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che
possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione,
trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al
consumo umano";
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante
"Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio
2003, n. 229" che ha incluso le disposizioni di cui al decreto
legislativo 21 maggio 2004, n. 174, recante "Attuazione della
direttiva comunitaria 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei
prodotti" ed in particolare gli articoli 104 e 105, comma 3, che
dispongono rispettivamente l'obbligo per i produttori ed i
distributori di immettere sul mercato solo prodotti sicuri e di
perseguire il livello di sicurezza che i consumatori possono
ragionevolmente attendersi;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22
gennaio 2008, n. 37, recante "Regolamento concernente l'attuazione
dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n.
248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in
materia di attivita' di installazione degli impianti all'interno
degli edifici";
Visto il regolamento (CE), n.764 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 9 luglio 2008 che stabilisce procedure relative
all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti
legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la
decisione n. 3052/95/CE;
Considerato il parere circostanziato della Commissione europea del
19 febbraio 2007, in cui si ribadisce che, sulla base dell'articolo
28 del trattato CE, la Corte di Giustizia delle comunita' europee ha
previsto l'obbligo a carico degli Stati membri di prevedere il mutuo
riconoscimento dei prodotti e che pertanto, nella fattispecie,
un'apparecchiatura legalmente fabbricata e venduta in un altro Stato
membro deve poter essere commercializzata sul territorio nazionale
anche se non e' integralmente conforme alle regole tecniche e alle
specifiche di prodotto vigenti, purche' essa soddisfi almeno i
regolamenti nazionali di uno stato membro e, per quanto riguarda la
sicurezza e l'adeguatezza all'uso previsto, assicuri un livello
equivalente a quello garantito dalle specifiche in Italia;
Considerata la Comunicazione interpretativa della Commissione,
2003/C265/02, recante "Agevolare l'accesso di prodotti al mercato di
un altro Stato membro: applicazione pratica del mutuo riconoscimento"
in cui si ribadisce che disposizioni che prevedono una procedura di
previa autorizzazione all'immissione sul mercato nazionale puo'
essere ammessa solo a condizioni molto rigorose, costituendo una
restrizione alla libera circolazione delle merci;
Considerato che alle apparecchiature per il trattamento di acque
potabili per impiego in pubblici esercizi si applicano i principi del
sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo
(HACCP), ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari;
Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanita' espresso
nella seduta del 14 dicembre 2009;
Esperita la procedura di informazione di cui alla direttiva
98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE che prevede una
procedura di informazione nel settore delle norme e regole tecniche;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta
del 22 settembre 2011;
Acquisito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione
Consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 settembre
2011;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e
successive modificazioni;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai
sensi dell'articolo 17, comma 3 della citata legge n. 400 del 1988,
in data 27 ottobre 2011, n. 7741, e la nota dell' 8 novembre 2011
prot. N. 7237 con la quale il Dipartimento per gli Affari Giuridici e
Legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato
il proprio nulla osta;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni
1. Il presente decreto stabilisce prescrizioni tecniche relative
alle apparecchiature per il trattamento dell'acqua destinata al
consumo umano, individuate dall'articolo 11, comma 1, lettera i) del
decreto legislativo 2 febbraio 2001 n. 31, e successive
modificazioni, e distribuita sia in ambito domestico che non
domestico.
2. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui
ai regolamenti (CE) n. 178/2002 e n. 852/2004 nonche' quelle
contenute nei decreti legislativi 6 settembre 2005, n. 206 e 2
febbraio 2001, n. 31 e successive modificazioni.
Art. 2
Campo di applicazione
1. Il presente decreto non si applica alle apparecchiature per il
trattamento dell'acqua potabile qualora l'acqua trattata sia
destinata esclusivamente ad impianti tecnologici e/o
elettrodomestici, ovvero quando da esse si diparta una rete
indipendente da quella che alimenta l'uso potabile.
2. L'utilizzo delle apparecchiature per il trattamento dell'acqua
destinata al consumo umano impiegate nelle varie fasi del ciclo
lavorativo delle imprese del settore alimentare come definite dal
regolamento CE n. 178/2002, e' assoggettato agli obblighi della
vigente legislazione in materia di sicurezza alimentare.
Art. 3
Obblighi generali
1. Al produttore e al distributore, come individuati all'articolo
103, comma 1, lettere d) ed e) del decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206, secondo le rispettive competenze di cui all'articolo
104 del medesimo decreto, spetta la responsabilita' di mettere in
commercio apparecchiature che, se utilizzate e mantenute secondo
quanto previsto nel manuale d'uso e manutenzione, ai sensi dell'
articolo 5, assicurino, durante il periodo di utilizzo, le
prestazioni dichiarate e che l'acqua trattata risulti conforme ai
requisiti stabiliti dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 e
successive modificazioni.
2. Ferma restando la certificazione di rispondenza ai requisiti di
sicurezza alle direttive comunitarie che prevedono la marcatura CE,
ove pertinente, e alle norme vigenti, i produttori devono includere,
nei manuali di cui all'articolo 5, una dichiarazione di conformita'
dell'apparecchiatura relativamente:
a) al decreto ministeriale 6 aprile 2004, n. 174, all'articolo 9
del decreto legislativo n. 31 del 2001 e, in difetto di misure
specifiche, al regolamento (CE) n. 1935/2004;
b) ai requisiti di sicurezza applicabili;
c) alle normative specifiche applicabili;
d) alle finalita' specifiche cui l'apparecchiatura e' destinata.
3. Il responsabile delle apparecchiature messe in commercio adotta,
o fa adottare, i provvedimenti necessari affinche' i processi di
fabbricazione garantiscano la conformita' delle apparecchiature a
quanto dichiarato, anche in riferimento alle norme tecniche
internazionali.
4. I produttori rendono disponibili, su richiesta dell'Autorita'
Competente, e di quelle competenti per il controllo ufficiale, la
documentazione relativa a quanto dichiarato e disposto ai commi 1, 2,
5 e 6.
5. Il produttore deve indicare sulla confezione di ogni
apparecchiatura, fermo restando il rispetto di quanto previsto al
comma 1:
a) le finalita' specifiche cui l'apparecchiatura e' destinata;
b) i valori dei parametri del decreto legislativo 2 febbraio
2001, n. 31 e successive modificazioni, che vengono eventualmente
modificati dal trattamento applicato;
c) il periodo di utilizzo ed i valori prestazionali garantiti dal
trattamento applicato.
6. Le informazioni, di cui al comma 5, con l'aggiunta delle
condizioni e modalita' di valutazione e di verifica delle prestazioni
dichiarate, devono essere riportate in maniera chiara e visibile
anche nei manuali di cui all'articolo 5, comma 1 lettera a).
7. Il produttore stabilisce le condizioni d'uso, di manutenzione ed
il periodo di utilizzo delle apparecchiature e riporta tali
informazioni nei manuali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a).
Riguardo alla definizione del periodo di utilizzo, il produttore
fara' riferimento o all'analisi dell'acqua dell'utilizzatore o ad
un'analisi presa a riferimento, di cui verra' portato a conoscenza
l'utilizzatore.
8. L'addizione di eventuali sostanze o gas eseguita nell'ambito del
trattamento dell'acqua, avviene nel rispetto delle disposizioni
vigenti applicabili al settore alimentare.
9. Entro centoottanta giorni dall'entrata in vigore del presente
regolamento, e' pubblicata, a cura del Ministero della salute, una
linea guida riguardante la descrizione dei trattamenti per le acque
destinate al consumo umano conosciuti a livello nazionale. La linea
guida e' aggiornata in relazione al progresso tecnico-scientifico e
comunque ogni tre anni.
Art. 4
Presunzione e valutazione di sicurezza
1. Ai fini della presunzione e valutazione di sicurezza delle
apparecchiature si applicano le disposizioni previste dall'articolo
105 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
Art. 5
Requisiti generali e specifici delle apparecchiature
e dei materiali che vengono a contatto con l'acqua
1. Le apparecchiature, per il periodo di utilizzo o comunque per la
durata utile dichiarata dal produttore:
a) devono essere utilizzate e mantenute secondo le indicazioni
previste nel manuale di istruzioni per l'uso e manutenzione di cui
all'articolo 5, devono garantire le prestazioni dichiarate dal
produttore e la rispondenza ai requisiti stabiliti dal decreto
legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, e successive modificazioni. La
durata di vita o il periodo di utilizzo delle apparecchiature e/o
altre prestazioni tecniche quantitative (ad esempio: cicli operativi
tra due rigenerazioni successive, cadute di portate) possono essere
contrattualmente vincolanti solo se le caratteristiche dell'acqua
rimangono sostanzialmente invariate rispetto ai parametri oggetto di
trattamento;
b) devono essere dotate di punti di prelievo per analisi prima e
dopo il trattamento applicato, ove pertinente.
2. I materiali costituenti le apparecchiature, unitamente a quelli
utilizzati nelle fasi di installazione e manutenzione, che possono
venire a contatto con l'acqua potabile, devono essere conformi alle
disposizioni previste dal decreto ministeriale 6 aprile 2004, n. 174
e successive modificazioni.
3. Ogni tipologia di apparecchiatura deve essere dotata di
istruzioni procedurali che consentano di individuare la necessita' di
interventi di manutenzione ovvero il fine vita dell'apparecchiatura.
Gli eventuali dispositivi di segnalazione devono essere realizzati e
posizionati in maniera tale da consentire un efficace avviso
all'utente circa l'esigenza di interventi di manutenzione e devono
essere muniti di un apposito controllo di funzionamento.
4. Gli impianti idraulici realizzati per l'installazione di
apparecchiature collegate alla rete acquedottistica devono essere
dotati di un sistema in grado di assicurare il non ritorno dell'acqua
trattata in rete, e di un sistema, manuale o automatico, che permetta
l'erogazione dell'acqua non trattata, interrompendo l'erogazione di
quella trattata, nel caso in cui si siano attivati i dispositivi che
segnalano la necessita' di sostituzione di parti esaurite o il
termine del periodo di utilizzo dell'apparecchiatura.
Art. 6
Istruzioni
1. Fatto salvo quanto previsto in materia di informazioni destinate
al consumatore, nonche' ai soggetti responsabili del montaggio e
dell'installazione delle apparecchiature, dalle disposizioni del
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e' responsabilita' del
produttore e del distributore nel rispetto dei reciproci obblighi:
a) redigere, per ogni apparecchiatura, in lingua italiana un
manuale di istruzioni per l'uso e manutenzione ed un manuale di
montaggio ed installazione. Le informazioni dei manuali possono
essere incluse in un unico documento con sezioni chiaramente distinte
a condizione che non si generino incertezze interpretative sulla
manutenzione e le modalita' di utilizzo dell'apparecchiatura da parte
del consumatore;
b) garantire che tali manuali accompagnino ciascuna
apparecchiatura che si intende immettere in commercio.
2. Le informazioni incluse nei manuali di cui al presente articolo
devono, in modo dettagliato e chiaro:
a) coprire ogni aspetto che, se non tenuto in debita
considerazione dal consumatore o dall'installatore, puo'
potenzialmente comportare un rischio per la salute o pregiudicare la
sicurezza della stessa apparecchiatura;
b) garantire che, a seguito di una loro puntuale osservanza, le
prestazioni dell'apparecchiatura rimangano entro i livelli dichiarati
dal produttore;
c) consentire che il montaggio dell'apparecchiatura venga
effettuato in completa sicurezza tecnica ed igienico-sanitaria e
comunque sia idoneo ad assicurare la sicurezza generale per il
consumatore o utente;
d) indicare chiaramente le modalita' di utilizzo e di
manutenzione dell'apparecchiatura;
e) individuare, nel rispetto della normativa vigente, quali sono
le modalita' che l'utilizzatore o l'installatore devono seguire per
lo smaltimento dell'apparecchiatura e dei suoi componenti;
f) riportare la dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 2;
g) fare riferimento alle analisi chimiche e chimico-fisiche
dell'acqua presa a riferimento dal produttore per la definizione
delle condizioni d'uso, della manutenzione e del periodo di utilizzo
dell'apparecchiatura.
3. Il manuale di istruzioni per l'uso:
a) individua le condizioni che rendano necessarie operazioni di
sostituzione di parti esaurite o il ricorso alla assistenza tecnica
anche mediante idonei dispositivi acustici e/o visivi come previsto
dall'articolo 5 comma 3;
b) indica chiaramente la frase "Apparecchiature per il
trattamento di acque potabili".
4. Sugli opuscoli che descrivono le caratteristiche tecniche
dell'apparecchiatura, sul manuale di istruzioni per l'uso, sul
manuale di montaggio ed installazione, sulle confezioni di
imballaggio e, piu' in generale, su tutto il materiale pubblicitario
e informativo prodotto per l'apparecchiatura deve essere riportata in
evidenza la seguente avvertenza: "Attenzione: questa apparecchiatura
necessita di una regolare manutenzione periodica al fine di garantire
i requisiti di potabilita' dell'acqua potabile trattata ed il
mantenimento dei miglioramenti come dichiarati dal produttore".
5. Il materiale pubblicitario e informativo prodotto per
l'apparecchiatura e la confezione di imballaggio includono le
informazioni relative all'apparecchiatura che consentono anche di
conoscerne i principi di funzionamento e le caratteristiche
prestazionali e quindi di effettuare una scelta chiara e motivata da
parte del consumatore anche in rapporto ai criteri di
dimensionamento.
6. Nel caso in cui sia erogata acqua destinata al consumo umano
trattata, in un ambito diverso da quello domestico e diverso dalle
attivita' riguardanti il ciclo lavorativo delle imprese del settore
alimentare, sulle apparecchiature devono essere disponibili
informazioni inerenti l'identificazione del responsabile della
qualita' dell'acqua trattata erogata.
Art. 7
Installazione, collaudo e manutenzione
1. Le apparecchiature devono essere installate in ambienti
igienicamente idonei e, ove pertinente, nel rispetto delle
disposizioni previste dal decreto del Ministro dello sviluppo
economico 22 gennaio 2008, n. 37, incluse quelle relative a collaudo
e manutenzione.
2. L'installazione delle apparecchiature in linea all'impianto di
distribuzione dell'acqua potabile deve essere realizzata con valvole
di bypass per garantire all'utilizzatore la possibilita' di escludere
l'uso dell'apparecchiatura senza che cio' comporti interruzione del
servizio di erogazione di acqua potabile.
Art. 8
Pubblicita' delle apparecchiature
1. Fermo restando l'obbligo del rispetto delle disposizioni
previste dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 in materia
di pubblicita', nei testi della documentazione tecnico-descrittiva,
nei manuali di installazione e manutenzione, sulle confezioni di
imballaggio e, piu' in generale, su tutto il materiale pubblicitario
e informativo prodotto per l'apparecchiatura, i riferimenti alle
prestazioni dell'apparecchio medesimo dovranno riferirsi
esclusivamente a sostanze e/o elementi e/o parametri biologici
testati sperimentalmente, ovvero essere documentati da letteratura
comunemente accettata a livello internazionale, quali standard
nazionali, internazionali, pubblicazioni o linee guida OMS.
2. Nessuna apparecchiatura puo' essere propagandata o venduta sotto
la voce generica di "depuratore d'acqua", ma solo con la precisa
indicazione della specifica azione svolta.
Art. 9
Clausola di riconoscimento reciproco
1. La presente regolamentazione non comporta limitazione alla
commercializzazione di apparecchiature legalmente fabbricate o
commercializzate in un altro Stato membro dell'Unione europea o in
Turchia ne' a quelle legalmente fabbricate in uno Stato dell'EFTA,
parte contraente dell'accordo SEE, purche' le stesse garantiscano i
livelli di sicurezza, prestazioni ed informazione equivalenti a
quelli prescritti dal presente decreto.
2. Ai sensi del regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 9 luglio 2008, l'Autorita' Competente, ai fini
dell'applicazione, ove necessario, delle procedure di valutazione
previste, e' il Ministero della salute.
Art. 10
Sanzioni
1. Alle violazioni delle disposizioni del presente decreto che
comportano alterazioni della qualita' delle acque destinate al
consumo umano in violazione delle disposizioni di cui al decreto
legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 e successive modificazioni, si
applicano le sanzioni previste dall'articolo 19 del citato decreto
legislativo.
2. Alle violazioni delle disposizioni del presente decreto
riguardanti l'installazione degli impianti all'interno di edifici, si
applicano le sanzioni previste dall'articolo 15 del decreto del
Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37.
3. Alle violazioni delle altre disposizioni del presente decreto si
applicano le sanzioni contenute nel decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206, recante "Codice del consumo, a norma dell'articolo 7
della legge 29 luglio 2003, n. 229".
Art. 11
Abrogazioni e disposizioni transitorie
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Da
tale data e' abrogato il decreto ministeriale 21 dicembre 1990, n.
443.
2. Le autorizzazioni gia' concesse all'entrata in vigore del
presente decreto perdono di efficacia decorso il termine di 6 mesi
dalla suddetta entrata in vigore.
3. Le procedure autorizzative avviate ai sensi del decreto
ministeriale 21 dicembre 1990, n. 443, si interrompono all'atto
dell'entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 7 febbraio 2012
Il Ministro: Balduzzi
Visto, il Guardasigilli: Severino
Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2012
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min.
Lavoro, registro n. 3, foglio n. 273